Il presente decreto, D.M642 del 21/01/2019 – Piano gestione rischi in agricoltura 2019, detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, 11. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) 11. 1305/2013, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.
Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2019, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all’allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell’allegato 2.
Nel contratto assicurativo deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate.
Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell’articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.
I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.
Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive, devono essere sottoscritti:
- entro il 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile e colture permanenti
- entro il 30 giugno per le colture a ciclo primaverile
- entro il 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate
- entro il 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti.