BANDO REGIONALE DELL’ABRUZZO

Scadenza del 7 Giugno 2019

Obiettivo

La misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori vitivinicoli, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

  • adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
  • migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O. e I.G.;
  • ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di “vini senza indicazione geografica” (compresi i “vini varietali”) escludendola dagli aiuti;
  • valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
  • diffondere le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti;
  • ridurre i costi di produzione attraverso l’introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali;
  • ricollocare meglio le produzioni vitivinicole di maggiore pregio nelle aree più vocate.

Ambito di applicazione

La misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adottata con il presente atto, valida per la campagna vitivinicola 2019/2020 si applica sull’intero territorio della Regione Abruzzo.
Le attività ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

  1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
  2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

b) la ristrutturazione, che consiste:

  1. nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
  2. nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, di modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto esistente. È esclusa l’ordinaria manutenzione.

Superficie minima

La superficie, oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, minima ammessa è fissata in 0,50 ettari.

In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una superficie vitata (compresi eventuali diritti/autorizzazioni di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,30 ettari.

Beneficiari

Possono concorrere alle provvidenze tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal Codice Civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla Camera di Commercio (Codice attività agricola), che si impegnino a rispettare le modalità applicative dei Regg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e della Commissione, Delegato (UE) n. 2016/1149 e di Esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, il Decreto n. 1411 del 03.03. 2017 e le presenti Disposizioni Regionali.

I beneficiari dell’aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti devono avere la disponibilità delle superfici agricole, risultanti dal Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l’intervento a decorrere dalla data della domanda di aiuto.

Entità dell’aiuto

Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:

a) il costo dell’estirpazione (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);

b) il costo dell’impianto (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);

c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo Comunitario 100% delle spese ammissibili).

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