E’ stato pubblicato il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/533 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2019 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

Il regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2020.

Il regolamento prevede:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell’agri-coltura biologica, è quello stabilito nell’allegato II.

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso. La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2020, 2021 e 2022 rispettivamente entro il 31 agosto 2021, 2022 e 2023. Tali risultati sono comunicati nel formato elettronico previsto dall’EFSA.

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 è abrogato. Tuttavia, per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2019, esso continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2020.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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