L’Unione Europea ha pubblicato 4 regolamenti di revoca di altrettante sostanze attive.

Clorpirifos e Clorpirifos metile: questi due principi attivi sono stati “non rinnovati” a poco più di un mese dalla votazione dove l’apporto del Regno Unito è risultato decisivo per la revoca del clorpirifos-metile, mentre sull’etile c’è stata ampia convergenza: solo due paesi si sono astenuti. I formulati contenenti queste due sostanze attive dovranno essere revocati dalle autorità nazionali entro il 16 febbraio 2020 e lo smaltimento delle scorte terminerà entro il 16 aprile 2020. Appartenenti alla categoria degli “organofosfati”, i due insetticidi erano già stati banditi dall’uso domestico nel 2000. Nell’ultimo periodo sono tornati però agli onori della cronaca a causa di studi che ne hanno evidenzialo la tossicità e le responsabilità di danni celebrali irreversibili riscontrati nei bambini. E la cimice asiatica? Forse ci sarà il tempo per concedere qualche autorizzazione per emergenza fitosanitaria, anche se il prossimo regolamento residui che verrà pubblicato nei prossimi mesi e che dovrebbe abbassare gli Mrl (limiti massimi di residui sulle derrate alimentari) di queste sostanze e l’atteggiamento della Commissione Ue, sempre più ostile nei confronti degli articoli 53, non giocano a favore degli agricoltori.

Thiacloprid: le criticità evidenziate dall’Efsa riguardano la potenziale contaminazione delle acque potabili da parte di tre metaboliti di cui non si può escludere la cancerogenicità, la mancanza di informazioni sul rischio per organismi acquatici, api e piante non bersaglio e la classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 1B che fa scattare il bando a meno che l’uso del prodotto non comporti un’esposizione trascurabile della popolazione, eventualità spesso tutt’altro che facile da dimostrare. Le tempistiche di uscita di questa sostanza dal mercato sono tuttavia più rilassate rispetto ai due fosforganici di prima: gli Stati membri dovranno revocare i formulati entro il prossimo 3 agosto e lo smaltimento scorte terminerà entro il 3 febbraio 2021.

Tannini derivati dai sarmenti di Vitis vinifera: è stata infatti respinta la domanda di approvazione come sostanza di base dei tannini derivati dai sarmenti di vite, anche se il dossier è stato preparato con la collaborazione dell’istituto francese Itab (Institut technique de l’agriculture biologique), che può vantare numerosi successi in questo settore. Ricordiamo che le sostanze di base sono state inserite nel regolamento UE 1107/2009 sui prodotti fitosanitari principalmente per regolarizzare quelle situazioni in cui agricoltori che ad esempio utilizzavano lo zucchero in associazione ai Bacillus thuringiensis per migliorarne l’efficacia potevano incorrere in sanzioni salatissime per aver utilizzato prodotti non autorizzati. La tipica sostanza di base è infatti un prodotto già autorizzato per l’uso alimentare il cui utilizzo è di una qualche utilità in fitoiatria e in cui l’analisi di documentazione prevalentemente bibliografica è in grado di rassicurare le autorità che anche un impiego diverso da quello solito non costituisce un rischio inaccettabile per l’uomo e l’ambiente. Ovviamente la prospettiva di commercializzare una sostanza in fitoiatria con pochi spiccioli (non si paga nemmeno la tariffa per la sua valutazione, solo la “consulenza” di istituti specializzati come l’Itab) ha cominciato a suscitare numerosi appetiti e ormai chiunque ha un sottoprodotto da cui cercare di trarre valore sta prendendo in considerazione anche questo percorso. Tornando al tannino, la bocciatura è dovuta a carenza nella documentazione presentata, che non solo non ha permesso di dimostrare che questo tipo di tannino è di utilizzo alimentare (alcuni tannini si usano in enologia, ma questo non sembra averne i requisiti), ma che il suo rischio per l’uomo e l’ambiente sia accettabile è ancora tutto da dimostrare.

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